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Sez. 1, Sentenza n. 6008 del 16/04/2003 (Rv. 562175 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Mancata offerta dell'indennità provvisoria - Immediata richiesta dell'indennità di occupazione legittima - Determinazione - Criteri - Indennità di espropriazione "virtuale" - Abbattimento del 40 per cento ex art. 5 bis legge 359/1992 - Esclusione - Fondamento - Accessori sull'indennità di occupazione - Decorrenza - Dalla scadenza di ciascuna annualità.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562175-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Allorché l'Amministrazione che procede all'espropriazione manchi di offrire alcuna indennità provvisoria ed il proprietario dei suoli occupati chieda immediatamente la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, nella formazione della base di computo di tale indennità (da determinarsi, per i suoli edificatori, in una percentuale dell'indennità "virtuale" di espropriazione), e segnatamente nel calcolo imposto dai parametri di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif. nella legge n. 359/1992), dovrà escludersi l'abbattimento del 40 per cento di esso, difettando il presupposto e la stessa ragione "sanzionatoria" (in senso lato) di un ingiustificato rifiuto di una tempestiva congrua offerta; per lo stesso motivo - non essendovi, cioè, offerta cui prestare adesione - non è in tal caso invocabile l'istituto di cui agli artt. 23 della legge n. 1/1978, 7 della legge n. 385/1980 e 5, ultimo comma, della legge n. 9/1982 (secondo cui un acconto può essere corrisposto al proprietario soltanto in caso di accettazione dell'indennità provvisoria o di cessione volontaria), con la conseguenza che non è prospettabile la decorrenza dal decreto di espropriazione degli accessori sull'indennità di occupazione liquidata, i quali decorrono, quindi, secondo il regime ordinario, dalla scadenza di ciascuna annualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 5, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)