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Sez. 1, Sentenza n. 9286 del 03/09/1999 (Rv. 529613 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Base di calcolo - Criteri di determinazione - Commisurazione a quella dell'indennità di espropriazione - Anche nel caso di occupazione acquisitiva e di definitiva mancata utilizzazione del bene - Sussistenza - Fondamento - Riduzione del quaranta per cento ex primo comma dell'art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità nel caso di definitiva mancata utilizzazione del bene - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529613-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Il concetto di indennità cosiddetta "virtuale" di espropriazione, con cui si esprime l'esigenza che la base di calcolo dell'indennità di occupazione di urgenza debba commisurarsi a quella dell'indennità di espropriazione, si deve ritenere applicabile a tutti i casi in cui l'occupazione non sia seguita da formale espropriazione e, quindi, tanto al caso in cui all'occupazione sia conseguita la cosiddetta irreversibile trasformazione del fondo, quanto al caso in cui all'occupazione non sia più seguita in via definitiva la prevista destinazione del bene alla esecuzione dell'opera pubblica, poiché al fine della suddetta commisurazione assume rilievo assorbente il carattere "preliminare" dell'occupazione, mentre resta ininfluente il successivo svolgersi della vicenda ablativa. Tale conclusione è imposta, sia dalla considerazione della modificazione del comma sesto dell'art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992, introdotta dall'art. 1 comma sessantacinquesimo della legge n. 549 del 1995, con la sostituzione del riferimento originario all'indennità di espropriazione con il riferimento (concernente l'applicabilità retroattiva dei nuovi criteri) ad ogni "indennizzo" (pur non ancora definitivamente determinato), sia dal rilievo che l'applicazione della cosiddetta indennità "virtuale" nel solo caso di cosiddetta accessione invertita per irreversibile trasformazione del fondo si concreterebbe nell'attribuzione di un trattamento di maggior favore - quello espresso dal risarcimento del danno liquidato secondo i criteri di cui al comma settimo - bis del citato art. 5 - bis - ad un'ipotesi che si presenta meno idonea a comprimere il diritto di proprietà, qual è quella di difetto di utilizzazione del bene, per il fatto che di esso può ottenersi la restituzione. Ferma, dunque, la commisurazione della base di calcolo dell'indennità di occupazione a quella dell'indennità di espropriazione, anche nel caso dell'occupazione definitivamente non seguita dall'utilizzazione del bene, deve, tuttavia, escludersi che in tale caso possa trovare applicazione la riduzione del quaranta per cento, prevista dal primo comma del citato art. 5 - bis ed evitabile solo con la cessione volontaria, di cui al secondo comma della norma, poiché, avendo scelto la pubblica amministrazione di non utilizzare il bene, detta cessione in questo caso è impossibile ed essendolo per la scelta dell'amministrazione, non è ammissibile che la posizione del privato possa negativamente essere incisa da detta scelta.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)