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Sez. 2, Sentenza n. 713 del 11/03/1972 (Rv. 356830 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA - DICHIARAZIONI CONTENUTE - NON IMPUTABILITA AL SOTTOSCRITTORE - PROVA - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356830-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - SCRITTURA PRIVATA - DICHIARAZIONI CONTENUTE - NON IMPUTABILITA AL SOTTOSCRITTORE - PROVA - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*

La difformita tra imputabilita formale della scrittura privata (derivante dal riconoscimento o dall'accertamento dell'autenticita della sottoscrizione)e la effettiva titolarita della volonta che essa esprime, non e accertabile con i normali mezzi di prova, ma, unicamente con la querela di falso, che costituisce il solo rimedio nei casi in cui si sostenga che l'autore dello scritto aveva emesso una dichiarazione diversa da quella attribuitagli e che la materialita grafica del documento sia stata poi alterata o contraffatta, ovvero si affermi che il contenuto della scrittura sia stato redatto in un secondo momento da altri ad insaputa o non secondo la volonta del sottoscrivente, con abuso di foglio firmato in bianco o violazione dei patti di riempimento. (V 3697'69, mass n 343951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)