Sez. 2, Sentenza n. 534 del 06/02/1978 (Rv. 389839 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - QUERELA DI FALSO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - FALSITA IDEOLOGICA - DENUNCIABILITA CON LA QUERELA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - QUERELA DI FALSO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - FALSITA IDEOLOGICA - DENUNCIABILITA CON LA QUERELA - ESCLUSIONE.*
Poiche il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, e limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa, la querela di falso e esperibile solo nei casi di falsita materiale della scrittura stessa per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non e sperimentabile per impugnare la veridicita della dichiarazione documentata (falsita ideologica), al quale effetto puo, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volonta e dichiarazione. In particolare, la querela di falso non e ammissibile al fine di acclarare che la scrittura privata, predisposta da altri, e stata sottoscritta inconsapevolmente o senza essere in grado di comprendere per fatto proprio od altrui il senso e la portata della dichiarazione, ovvero che si e verificata un'ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco. (Conf 2591/72, mass n 360121; (Conf 1335/60; (contra 3863/76, mass n 382547; (contra 713/72, mass n 356830).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)