diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3162 del 20/10/1972 (Rv. 360950 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE DISPOSTA DAL COLLEGIO - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360950-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - SOSPENSIONE DISPOSTA DAL COLLEGIO - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*

Nessuna disposizione di legge prevede la nullita dell'atto di riassunzione di un giudizio sospeso, con ordinanza collegiale, per il solo fatto che esso sia diretto all'istruttore anziche al collegio, trattandosi di una mera violazione di norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio ed a cui consegue soltanto la necessita di rimessione da parte dell'istruttore della causa al collegio. (contra 1166'69, mass n 339747; 847'67, mass n 329976; Conf 3007'58). *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)