Sez. 1, Sentenza n. 10752 del 28/10/1998 (Rv. 520189 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria - Notifica oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale presso l'Ufficio di emanazione dell'atto impugnato - Inammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione notificato dall'Amministrazione finanziaria oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, è inammissibile, atteso che, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione contemplato dall'art. 51 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere notificata all'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, e non presso l'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 del R.D. n. 1611/33, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio detta amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 9546 art. 51, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)