Sez. 5, Sentenza n. 5648 del 17/04/2001 (Rv. 545980 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano - Ricorso per cassazione - Termini - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza impugnata - All'amministrazione finanziaria - Destinatario - Ufficio finanziario o Avvocatura dello Stato - Regime ex legge n. 546 del 1992 ed art. 21, primo comma, della legge 13 maggio 1999 n. 133 - Nel periodo anteriore e posteriore al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n.133 - Sentenza n. 525 del 2000 della Corte Costituzionale - Pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma primo, della legge n. 133 del 1999 - Effetti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, a far data dal 30 novembre 2000 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. della sentenza n. 525 del 2000 della Corte Costituzionale e, quindi, a partire dal quale la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia), debbono ritenersi idonee ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni delle stesse pronunce(ritualmente) eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto impugnato e che non hanno esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 10, comma quarto, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Successivamente alla data predetta (e cioè dal 18 maggio 1999), invece, debbono ritenersi idonee ai medesimi fini le sole notificazioni delle sentenze stesse (ritualmente)eseguite, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999 n.133(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente. Ciò a seguito della sentenza n. 525 del 2000 (pubblicata nella G.U., prima serie speciale, n. 49 del 29 novembre 2000) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.21, comma primo, della legge n. 133 del 1999, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (18 maggio 1999: cfr.art. 37 della legge n. 133 del 1999, pubblicata nella G.U. n.113 del 17 maggio 1999)l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa adottata, dell'art. 38, comma secondo, del D.Lgs. n.546 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)