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Sez. L, Sentenza n. 151 del 14/01/1989 (Rv. 461381 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - CERTIFICATO MEDICO - RECAPITO O TRASMISSIONE ENTRO DUE GIORNI DAL RILASCIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1989-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461381-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - CERTIFICATO MEDICO - RECAPITO O TRASMISSIONE ENTRO DUE GIORNI DAL RILASCIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - CONSEGUENZA.*

L'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia - la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge 11 gennaio 1943 n. 138 - è condizionato - senza trovare completamento necessario (ex artt. 1886 cod. civ.) nella disciplina degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 (di conversione del decreto legge n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981 - all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare all'INPS (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) il certificato medico di diagnosi della malattia (e di attestazione dell'inizio e della durata della stessa) entro il termine di due giorni dal suo rilascio, al fine di consentire all'istituto la possibilità del tempestivo controllo dello stato morboso denunciato e della relativa attività di certazione, il termine suddetto ha carattere perentorio e quindi, essendo la prestazione previdenziale costituita da un'indennità giornaliera che, come tale, matura di giorno in giorno in corrispondenza della durata del processo morboso (a partire dal quarto giorno di malattia - ex art. 14 CCNL corporativo del 3 gennaio 1939 - e non oltre il limite massimo stabilito dalla legge), il ritardato invio della certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità del tempestivo Esercizio del potere di controllo e dell'attività di certazione dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto all'indennità medesima limitatamente ai giorni di ritardo, come indirettamente può desumersi anche dalla analoga conseguenza che l'art. 5, quattordicesimo comma, decreto legge n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) ricollega alla circostanza che il controllo dell'istituto sull'effettivo stato di malattia dello assicurato sia stato reso impossibile dall'assenza di quest'ultimo alla visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità, né tale conseguenza contrasta con l'art. 38 cost. Atteso che la predisposizione dei mezzi di carattere previdenziale adeguati alle esigenze di vita del lavoratore non preclude al legislatore ordinario di stabilire le modalità necessarie per il loro conseguimento da parte degli assicurati. (Conf 7416/87, mass n 455419; (Conf 6020/86, mass n 448356; (Conf 2494/86, mass n 445590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1913, Costituzione art. 38, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)