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Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 19/03/1981 (Rv. 412305 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA DI UN TERRENO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA EDIFICABILITA - SOPRAVVENIENZA DI NORME LIMITATIVE O ABOLITIVE DELLA FACOLTA DI COSTRUZIONE - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412305-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA DI UN TERRENO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA EDIFICABILITA - SOPRAVVENIENZA DI NORME LIMITATIVE O ABOLITIVE DELLA FACOLTA DI COSTRUZIONE - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZA.*

La sopravvenienza di norme limitative o abolitive della facolta di costruire su un determinato terreno promesso in vendita come edificabile produce un cambiamento essenziale della cosa promessa in vendita aliud pro alio e puo costituire causa di scioglimento del contratto per sopravvenuta impossibilita della prestazione, ove il promissario compratore non intenda accettare la cosa nella sua nuova identita. Tale impossibilita se da una parte, in quanto non imputabile al promittente, lo libera dall'Obbligo di trasferire il terreno, dall'altro lo obbliga a restituire la parte della controprestazione gia ricevuta a titolo di caparra o di acconto. (V 4626/79, mass n 401153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)