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Sez. 3, Sentenza n. 582 del 29/01/1982 (Rv. 418323 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DELL'ACQUIRENTE - DISCREZIONALITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418323-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DELL'ACQUIRENTE - DISCREZIONALITÀ.*

In tema di garanzia per vizi della cosa compravenduta, nel concorso dei presupposti fissati dall'art. 1490 cod. civ., la facoltà di scelta dell'acquirente fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1492 cod. civ., va riconosciuta a prescindere dalla maggiore o minore gravità dei vizi medesimi. (V 3362/76, mass n 382156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)