Sez. 3, Sentenza n. 582 del 29/01/1982 (Rv. 418323 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DELL'ACQUIRENTE - DISCREZIONALITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DELL'ACQUIRENTE - DISCREZIONALITÀ.*
In tema di garanzia per vizi della cosa compravenduta, nel concorso dei presupposti fissati dall'art. 1490 cod. civ., la facoltà di scelta dell'acquirente fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1492 cod. civ., va riconosciuta a prescindere dalla maggiore o minore gravità dei vizi medesimi. (V 3362/76, mass n 382156).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)