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Sez. 1, Sentenza n. 5364 del 05/03/2010 (Rv. 612242 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione - Effetti - Gratuità della prestazione professionale con spese a carico dell'Erario - Revoca - Conseguenze - Cessazione della gratuità - Validità della procura alle liti e dell'attività processuale svolta - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612242-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

L'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, comporta la gratuità della prestazione professionale espletata nel processo, le cui spese (in parte anticipate, in parte prenotate a debito) sono poste a carico dell'Erario, ma, diversamente dalla "destinazione" del difensore d'ufficio, disposta dalla Commissione per il gratuito patrocinio ai sensi della previgente disciplina dettata dall'art. 29 del r.d. n. 3282 del 1983, non è assimilabile alla procura alle liti, in quanto la designazione del difensore è rimessa alla scelta dell'assistito; ne consegue che la revoca di tale provvedimento, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. cit., che nulla dispone al riguardo, ha l'unico effetto di ripristinare l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, ma non incide sulla validità della procura alle liti e dell'attività processuale svolta.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 80 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Legge 29/03/2001 num. 134 CORTE COST., Legge 24/02/2005 num. 25, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)