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Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 09/06/1983 (Rv. 428910 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBENTRO DEGLI EREDI NELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIO INSTAURATO DAL CONCEDENTE PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 1627 COD. CIV. - LITISCONSORTI NECESSARI - EREDE ESTRANEO ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428910-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBENTRO DEGLI EREDI NELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIO INSTAURATO DAL CONCEDENTE PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 1627 COD. CIV. - LITISCONSORTI NECESSARI - EREDE ESTRANEO ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - ESCLUSIONE.*

Nel caso di decesso del coltivatore diretto, affittuario del fondo rustico, e di subentro degli eredi di costui nella conduzione e coltivazione, il giudizio instaurato dal concedente per la cessazione del rapporto agrario a norma dell'art. 1627 cod. civ. ha quali litisconsorti necessari soltanto quegli eredi che siano effettivamente subentrati nella conduzione del fondo, senza che di conseguenza sia necessaria, in Sede di gravame, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti dell'erede che, ancorché parte nel giudizio di primo grado, non abbia interesse alla controversia per non essere dedito alla detta coltivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)