Sez. 3, Sentenza n. 528 del 27/01/1986 (Rv. 444124 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONIUGE E GLI ALTRI EREDI COLTIVATORI DIRETTI - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO - LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI EREDI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONIUGE E GLI ALTRI EREDI COLTIVATORI DIRETTI - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO - LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI EREDI - ESCLUSIONE.*
Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, non tutti gli eredi gli succedono nella posizione di parti del rapporto agrario, continuando questo - ai sensi dell'art. 2 della legge n. 244 del 1957 - soltanto con il coniuge e con gli altri eredi legittimi che siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo. Pertanto, nel giudizio che sia stato instaurato dal concedente per la risoluzione del contratto di affitto, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario unicamente nei riguardi di quegli eredi che abbiano i suddetti requisiti e che manifestino attivamente la volontà di succedere nel contratto continuando la coltivazione del fondo. (Conf 4730/84, mass n 436628; (Conf 3976/83, mass n 428910; (Conf 6580/81, mass n 417428).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)