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Sez. 3, Sentenza n. 4730 del 30/08/1984 (Rv. 436628 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUCCESSIONE NEL RAPPORTO AGRARIO - SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 244 DEL 1957 - LITISCONSORZIO CON DETTI SOGGETTI SOLTANTO - CARATTERE NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1984-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436628-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUCCESSIONE NEL RAPPORTO AGRARIO - SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 244 DEL 1957 - LITISCONSORZIO CON DETTI SOGGETTI SOLTANTO - CARATTERE NECESSARIO.*

Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto non tutti gli eredi gli succedono nella posizione di parti del rapporto agrario, ma questo, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, continua soltanto con il coniuge e con gli altri eredi legittimi che siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo; pertanto nel giudizio che sia stato instaurato dal concedente per la risoluzione del contratto di affitto, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario unicamente nei riguardi di quegli eredi che abbiano i suddetti requisiti e che manifestino, quindi, attivamente la volontà di succedere nel contratto, continuando la coltivazione del fondo. (V 5627/83, mass n 430576; (V 5479/82, mass n 423249; (V 2302/80, mass n 405977; (Conf 3976/83, mass n 428910; (Conf 6580/81, mass n 417428).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)