Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/01/1974 (Rv. 367478 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - RILEVANZA DELL'OBBLIGAZIONE INADEMPIUTA - PLURALITA DI OBBLIGAZIONI - GIUDICE COMPETENTE - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - RILEVANZA DELL'OBBLIGAZIONE INADEMPIUTA - PLURALITA DI OBBLIGAZIONI - GIUDICE COMPETENTE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, in relazione ad una causa di risoluzione di un contratto per inadempimento, rileva l'obbligazione originaria il cui inadempimento si deduce a fondamento dell'Azione di risoluzione, e non, invece, l'obbligazione conseguenziale di restituzione o quella di risarcimento. Qualora, poi, a fondamento della domanda di risoluzione venga indicato l'inadempimento di una pluralita di obbligazioni nascenti dallo stesso titolo, il giudice competente per una di esse in base al criterio del forum destinatae solutionis e competente con riferimento alle altre.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)