diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 84 del 03/04/2000 (Rv. 535234 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | Atti unilaterali - Natura ricettizia - Valore di principio generale - Portata - Conseguenze - Obbligazione di trasmissione di ordini di acquisto - Luogo dell'adempimento - Domicilio del creditore.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535234-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE

La regola dettata per gli atti unilaterali dall'articolo 1334 cod. civ. ha valore di principio generale e, per quel che riguarda gli atti non negoziali (come l'adempimento) deve essere intesa nel senso che, qualora l'obbligazione contratta consista nel compimento di un atto da portare a conoscenza di un destinatario determinato, la prestazione può considerarsi eseguita solo quando l'atto sia stato da questi conosciuto o conoscibile essendo giunto al suo indirizzo; pertanto, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione, assunta nell'ambito di un contratto di distribuzione di collezioni di abbigliamento, di trasmissione degli ordini di acquisto di tali prodotti, è necessario che i medesimi pervengano al destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)