Sez. U, Sentenza n. 139 del 27/03/2001 (Rv. 545194 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Assunzione con effetti retroattivi ai fini giuridici a seguito di ricorso in giudizio - Azione di risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perse - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a periodo del rapporto anteriore al termine del 30 giugno 1998 fissato per la persistenza della giurisdizione amministrativa (art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la pretesa risarcitoria si collega necessariamente al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente - perché costituito con efficacia retroattiva - nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica, con la conseguenza che la relativa domanda è devoluta, in virtù di tale collegamento, alla cognizione del giudice cui spetta la giurisdizione del rapporto, essendo irrilevante, a tali fini, che la stessa domanda consegua ad un inadempimento della p.a. in relazione ad un obbligo scaturente dalla legge (principio affermato in relazione a controversia riguardante una fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, termine di persistenza della giurisdizione amministrativa, ex art. 68 D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)