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Sez. 1, Sentenza n. 264 del 13/01/1981 (Rv. 410680 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410680-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE.*

In tema di prova per presunzioni, l'esistenza del fatto ignoto, cui si risale dal fatto noto, deve rappresentare la conseguenza logica del fatto o dei fatti accertati, in base alle regole di comune esperienza, sicche non assurge a dignita di prova presuntiva una deduzione che, pur se probabile e percio non del tutto arbitraria, consenta di ipotizzare conclusioni opposte, lasciando quindi, sopravvivere un notevole margine di dubbio. (applicazione in tema di revocatoria fallimentare: la SC ha ritenuto che il ritardo nella stipulazione dell'atto definitivo di vendita rispetto al momento iniziale delle trattative negoziali non implica, secondo l'id quod plerumque accidit, la dimostrazione dell'inscientia decotionis, necessaria per vincere la presunzione iuris tantum stabilita dallo art 67, primo comma, della legge fallimentare). (V 4991/78, mass n 394737; (V 6341/79, mass n 403072).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)