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Sez. 3, Sentenza n. 4295 del 02/07/1981 (Rv. 414980 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE GIUDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414980-01

PROVA CIVILE - PROVE GIUDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Nelle presunzioni semplici il fatto ignoto, cui si risale dal fatto noto, deve profilarsi, in base alle regole di comune esperienza, come conseguenza univoca e necessaria, e quindi come la sola conseguenza logicamente ipotizzabile, del fatto noto, e non come il risultato di una deduzione solo probabile, la quale non escluda cioe ragionevoli dubbi. (V 264/81, mass n 410680; (V 244/81, mass n 410654; (Conf 6341/79, mass n 403072).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)