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Sez. 5, Sentenza n. 25116 del 26/11/2014 (Rv. 633538 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tributi dovuti dal "de cuius" - Cartella di pagamento - Impugnazione da parte degli eredi - Deduzione dell'accettazione con beneficio d'inventario - Limite della loro responsabilità - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633538-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, non spetta all'Amministrazione finanziaria provare la decadenza del contribuente dall'accettazione con beneficio per mancata tempestiva redazione dell'inventario, ma è il contribuente, che invochi la limitazione della sua responsabilità, che deve dimostrare di possedere tutti i requisiti per godere della qualità di erede con beneficio d'inventario, trattandosi di qualità subordinata alla preesistenza o tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487, Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)