diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 467 del 06/07/2000 (Rv. 538274 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento della qualità di erede beneficiato e quella tendente ad ottenere la disapplicazione della iscrizione a ruolo dei debiti tributari del "de cuius", sul presupposto della decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Devoluzione - Sopravvenienza nel corso del giudizio dinanzi al giudice ordinario della decisione definitiva del giudice tributario sulla impugnazione della iscrizione a ruolo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538274-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Secondo l'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina attraverso l'oggetto della domanda, e questo, secondo il criterio stabilito dall'art. 5 dello stesso codice, non può riferirsi se non alla domanda introduttiva come originariamente formulata. Alla stregua di questo principio, deve ritenersi che la controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento della qualità di erede beneficiato e quella tendente ad ottenere la disapplicazione della iscrizione a ruolo dei tributi dovuti dal "de cuius", effettuata sul presupposto dell'intervenuta decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario, - ancorché, nel corso del giudizio proposto dinanzi al giudice ordinario, sia intervenuta, sulla contestazione della iscrizione a ruolo, pronuncia definitiva del giudice tributario e nonostante la assoluta estraneità al sistema della disapplicazione di atti impositivi o di riscossione - si esaurisca nella richiesta di una dichiarazione d'invalidità e/o inefficacia dell'atto in questione, ricalcando, nella connessione delle sue componenti, il modello dell'azione dinanzi alle commissioni tributarie. Ne deriva che tale controversia appartiene alla giurisdizione di dette commissioni e non a quella del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)