Sez. U, Ordinanza n. 523 del 05/06/1998 (Rv. 516091 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Pronuncia del giudice amministrativo emessa in sede di giudizio di ottemperanza - Censura relativa alla interpretazione data al giudicato ineseguito - Deduzione con ricorso per cassazione ex art. 362 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
In presenza di una pronuncia del giudice amministrativo, emessa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale si attribuisce al giudicato ineseguito un determinato contenuto precettivo, la deduzione con la quale si censura, sotto il profilo della carenza di giurisdizione, la decisione del giudice amministrativo per avere essa attribuito al giudicato stesso una portata diversa da quella effettiva, non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, in quanto rientra nella competenza giurisdizionale di quest'ultimo di interpretare e dare esecuzione al proprio giudicato, e, di conseguenza, non può essere fatta valere col ricorso per cassazione ex art. 362 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)