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Sez. 2, Sentenza n. 24020 del 02/04/2026 Ud. (dep. 30/06/2026) Rv. 290267-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. - Riconoscimento della recidiva - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290267-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

La concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., fondata sul contributo conoscitivo prestato dall'imputato, non è incompatibile con l'applicazione della recidiva, in quanto la valutazione della maggiore pericolosità sociale propria di quest'ultima si pone, rispetto alla prima, su un piano logicamente e giuridicamente distinto, postulando un apprezzamento, in concreto, del rapporto tra il fatto per cui si procede e la pregressa condotta criminosa, anche se risalente.

Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Decreto Legge 31/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)