Sez. 1 - , Sentenza n. 52513 del 14/06/2018 Ud. (dep. 21/11/2018) Rv. 274190 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991 - Contenuto - Efficacia del contributo ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE
L'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)