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Sez. 1, Sentenza n. 3615 del 07/08/1989 (Rv. 463564 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO - DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - RIFIUTO DELLA ADOZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463564-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO - DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO - RIFIUTO DELLA ADOZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il decreto della Corte d'appello che, in Sede di reclamo, abbia rifiutato l'adozione in casi particolari (disciplinata dagli artt. 44 e ss. Della legge 4 maggio 1983 n. 184) non è soggetto a ricorso per Cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall'art. 313 cod. civ. (nel testo novellato dall'art. 65 legge cit.), richiamato dall'art. 56 della detta legge, a differenza di quanto disposto per l'adozione piena dal precedente art. 26. Il ricorso per Cassazione contro il detto decreto non è nemmeno ammissibile in base all'art. 111 cost., in quanto il provvedimento contro cui esso è diretto manca del carattere della definitività, stante la possibilità della sua revoca a seguito di rinnovo, anche reiterato, della relativa istanza, ex art. 742 cod. proc. civ.. (Conf 7011/88, mass n 461193; (Conf 3309/80, mass n 407118).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 313, Cod. Proc. Civ. art. 742, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 26, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)