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Sez. 3, Sentenza n. 7406 del 12/12/1986 (Rv. 449457 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA IN SOLIDO DI DUE PARTI - COMUNANZA DI INTERESSI - SUFFICIENZA - INDIVISIBILITÀ O SOLIDARIETÀ DEI RAPPORTI SOSTANZIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449457-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA IN SOLIDO DI DUE PARTI - COMUNANZA DI INTERESSI - SUFFICIENZA - INDIVISIBILITÀ O SOLIDARIETÀ DEI RAPPORTI SOSTANZIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per statuire la condanna in solido di due parti alle spese del giudizio è sufficiente che tra di esse sussista una comunanza di interessi, emersa da una convergenza di attività difensiva, anche se non ricorra la indivisibilità o la solidarietà dei rapporti sostanziali dedotti. (V 2241/80, mass n 405914; (V 2061/77, mass n 385790).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)