Sez. 3, Sentenza n. 7406 del 12/12/1986 (Rv. 449457 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA IN SOLIDO DI DUE PARTI - COMUNANZA DI INTERESSI - SUFFICIENZA - INDIVISIBILITÀ O SOLIDARIETÀ DEI RAPPORTI SOSTANZIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - CONDANNA IN SOLIDO DI DUE PARTI - COMUNANZA DI INTERESSI - SUFFICIENZA - INDIVISIBILITÀ O SOLIDARIETÀ DEI RAPPORTI SOSTANZIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per statuire la condanna in solido di due parti alle spese del giudizio è sufficiente che tra di esse sussista una comunanza di interessi, emersa da una convergenza di attività difensiva, anche se non ricorra la indivisibilità o la solidarietà dei rapporti sostanziali dedotti. (V 2241/80, mass n 405914; (V 2061/77, mass n 385790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)