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Sez. 2, Sentenza n. 6739 del 12/12/1988 (Rv. 461004 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - COMUNANZA DI INTERESSI - SUFFICIENZA - CONFIGURABILITÀ IN PROCESSI RIUNITI.*
Stato
decisa il 1988-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461004-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - COMUNANZA DI INTERESSI - SUFFICIENZA - CONFIGURABILITÀ IN PROCESSI RIUNITI.*

Per pronunciarsi condanna solidale di più parti soccombenti al pagamento delle spese giudiziali non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria: situazione questa che non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi, separatamente instaurati, siano stati dal giudice riuniti. (in applicazione del suddetto principio è stata ritenuta legittima la condanna solidale di due parti soccombenti alle spese dell'intero giudizio, compresa la fase sommaria davanti al pretore, alla quale uno dei due non aveva partecipato, e ciò in base al rilievo che nella fase sommaria si era proceduto ad accertamenti di fatti e situazioni utilizzati poi nella fase di merito per l'affermazione della responsabilità per danni di entrambe le parti mediante unica pronuncia). (Conf 1536/87, mass n 450963; (Conf 7406/86, mass n 449457; (Conf 2241/80, mass n 405914; (Conf 1169/79, mass n 397386).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)