Sez. 3, Sentenza n. 6233 del 27/11/1979 (Rv. 402964 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ASSOLUZIONE PER ESCLUSIONE DELLA SOLA COLPEVOLEZZA - AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA DIPENDENTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - AMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ASSOLUZIONE PER ESCLUSIONE DELLA SOLA COLPEVOLEZZA - AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA DIPENDENTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - AMMISSIBILITA.*
L'Azione civile per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e preclusa soltanto quando l'accertamento negativo o dubitativo del giudice penale attenga alla sussistenza del fatto e alla commissione di esso da parte dell'imputato, intendendosi per 'fattò il solo nucleo oggettivo del reato, costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalita materiale, escluse l'antigiuridicita e la colpevolezza. Pertanto, qualora la pronuncia assolutoria del giudice penale, riferendosi alle modalita dell'Azione e al comportamento dell'imputato, abbia escluso, con la formula 'il fatto non costituisce reatò, la sola colpevolezza dell'imputato, l'Azione civile non e preclusa, tanto piu che l'art 2054 cod civ, ponendo a carico del conducente del veicolo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, stabilisce un diverso grado di intensita tra la colpa penale e quella civile, vincolando il conducente ad una condotta particolarmente attenta e prudente, che si estende fino ai possibili limiti estremi della diligenza. (Conf 3999/78, mass n 393598; (Conf 3496/78, mass n 392988; (Conf 2139/78, mass n 391526; (Conf 1407/78, mass nn 390779 e 390780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)