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Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 30/06/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177171 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PREZZO DELLA VENDITA DEI LOTTI - NATURA DI PROFITTO E NON DI PREZZO DEL REATO - CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177171-01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PREZZO DELLA VENDITA DEI LOTTI - NATURA DI PROFITTO E NON DI PREZZO DEL REATO - CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*

In tema di lottizzazione abusiva, non è soggetto a confisca obbligatoria il prezzo di vendita dei lotti, poiché esso non costituisce il compenso ricevuto per commettere il reato, cioè per determinarsi a commetterlo, bensì il corrispettivo della vendita dei lotti. Tale orientamento, già affermato in precedenza, risulta confermato dall'art. 19 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il quale dispone che il giudice penale, con la sentenza con cui accerta la lottizzazione abusiva, dispone solo la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite, che restano gratuitamente acquisiti al comune del territorio. (Conf mass n 171433; (Conf mass n 1463247; (Conf mass n 160530 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)