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Sez. 3, Sentenza n. 8059 del 08/04/1983 Ud. (dep. 11/10/1983) Rv. 160530 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PREZZO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - CONFISCA FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1983-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160530-01

EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PREZZO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - CONFISCA FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*

Il denaro percepito per la vendita di un fondo abusivamente lottizzato costituisce profitto del reato punito dall'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977 n. 10. È pertanto ammissibile la confisca facoltativa. È però necessario che il provvedimento ricada sul denaro esattamente individuato, come quello versato in pagamento della vendita medesima. (Conf mass n 152536; (Conf mass n 146928, sulla ammissibilità della confisca facoltativa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 24, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)