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Sez. 3, Sentenza n. 12374 del 29/05/1985 Ud. (dep. 23/12/1985) Rv. 171433 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DANARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - NATURA DI PROFITTO E NON DI PREZZO DEL REATO - CONFISCA FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171433-01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DANARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - NATURA DI PROFITTO E NON DI PREZZO DEL REATO - CONFISCA FACOLTATIVA - AMMISSIBILITÀ.*

Il denaro ricavato dalla vendita dei terreni abusivamente lottizzati non può essere qualificato prezzo del reato, soggetto a confisca obbligatoria, perché come "prezzo del reato" va inteso il compenso dato o premesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, mentre le somme ricavate dalla vendita dei terreni lottizzati costituiscono il profitto del reato, ossia il lucro che si ricava. Esso è quindi suscettibile solo di confisca facoltativa. (Conf mass n 163427, ed ivi citate; (Conf mass n 160530).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)