Sez. 1, Sentenza n. 152 del 10/01/1998 (Rv. 511418 - 01)
STAMPA - IN GENERE | Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - Provvedimenti - Impugnazione - Procedimento - Legittimazione necessaria del Consiglio regionale o interregionale - Sussistenza - Reclamo ex art. 63 della legge n. 69 del 1963 - Legittimazione del Consiglio regionale o interregionale a proporre il reclamo - Sussistenza - Esclusione - Impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali in materia - Legittimazione del Consiglio regionale o interregionale a proporre l'impugnazione - Sussistenza - Esclusione.
STAMPA - IN GENERE
Il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti, pur essendo parte necessaria nel procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione del Consiglio nazionale - in quanto, quale organo cui la legge professionale attribuisce la tenuta dell'albo e, quindi, l'attività di iscrizione e cancellazione, è destinatario delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale in materia - non è, tuttavia, legittimato a proporre il reclamo all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 63, comma quarto, della legge n. 69 del 1963, avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine. Non è, infatti, ammissibile che l'organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione ad essi. Sicché, non essendo titolare, per legge del potere di azione, il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine non è neppure titolare del potere d'impugnazione delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria nella predetta materia.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)