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Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 15/02/2005 (Rv. 579015 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza di archiviazione degli atti adottata dal prefetto - Proponibilità del ricorso in opposizione da parte del Comune "ex" art. 22 legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579015-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deve essere esclusa la proponibilità, da parte del Comune, del ricorso in opposizione, "ex" art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l'ordinanza di archiviazione degli atti emessa dal prefetto, ai sensi dell'art. 204, primo comma, del codice della strada, sul ricorso proposto "ex" art. 203 del codice della strada dal presunto trasgressore, ovvero dagli altri soggetti indicati dall'art. 196 dello stesso codice, contro il verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada elevato dalla polizia municipale. Ciò dipende da ragioni sia di ordine oggettivo, atteso che l'ordinanza di archiviazione adottata dal prefetto non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile; sia di ordine soggettivo e sistematico, giacché, in materia di circolazione stradale, non è identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all'amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto, né risulta ammissibile che il Comune insorga avverso le statuizioni di un organo, il prefetto, investito, nella specifica materia (nella quale sono presenti esigenze unitarie in grado di giustificare l'attrazione delle funzioni amministrative allo Stato), di funzioni di controllo e di revisione dell'operato della polizia municipale. Né la mancata previsione della possibilità, per il Comune, di proporre ricorso in opposizione avverso la detta ordinanza di archiviazione è suscettibile di dare fondamento ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 128 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST., Costituzione art. 128, Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)