Sez. 2, Sentenza n. 28582 del 11/03/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264562 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Modifica di una della imputazioni ex art. 516 cod. proc. pen. - Recupero della facoltà di richiedere l'abbreviato per tutte le imputazioni - Esclusione - Facoltà limitata solo all'imputazione oggetto di modifica.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di nuove contestazioni, la modifica di una delle imputazioni ex art. 516 cod. proc. pen. non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)