Sez. 5, Sentenza n. 16989 del 02/04/2014 Ud. (dep. 16/04/2014) Rv. 259857 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Elementi nuovi o diversi rispetto a quelli esistenti al momento dell'esercizio dell'azione penale - Necessità - Esclusione - Modifica della imputazione o contestazione di un reato concorrente ovvero di una circostanza aggravante all'esito della istruttoria dibattimentale - Possibilità - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate all'esito dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui nel corso della medesima non siano emersi elementi di prova diversi da quelli di cui il pubblico ministero disponeva al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)