Sez. 5, Sentenza n. 29392 del 14/07/2025 Ud. (dep. 08/08/2025) Rv. 288406-01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Art. 519 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Recupero della facoltà per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato per tutti i reati originariamente contestati - Esclusione - Facoltà limitata all'imputazione oggetto di nuova contestazione - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di nuove contestazioni in sede dibattimentale, l'esercizio dei poteri del pubblico ministero previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati, rispetto ai quali aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, ma la sola possibilità di richiedere il rito alternativo per l'imputazione oggetto di modifica.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)