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Sez. 3, Sentenza n. 43139 del 07/10/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 227477 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI | Connessione con delitto perseguibile di ufficio - Sussistenza - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227477-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI

Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con un reato procedibile d'ufficio cui si riferiva l'art. 542 cod. pen. - e si riferisce oggi l'art. 609-septies dello stesso codice - non si connota in senso processuale ma in senso materiale, e sussiste ogni qual volta l'indagine sul delitto perseguibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, cioè debbano essere investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno al fine di eseguire l'altro, o ancora l'uno per occultare l'altro od al fine di conseguire la relativa impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la connessione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia ed un fatto di violenza sessuale in danno del coniuge commesso in costanza del matrimonio, sul presupposto che l'indagine sul primo coinvolgesse necessariamente tutti gli aspetti del rapporto di coniugio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 septies, Cod. Pen. art. 542 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)