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Sez. 3, Sentenza n. 45283 del 18/10/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 232902 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI | Connessione con delitto perseguibile di ufficio - Caratteri della connessione - Connessione materiale - Esclusione - Connessione processuale - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232902-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI

Ai fini della perseguibilità di ufficio di un delitto contro la libertà sessuale, l'operatività della connessione, richiesta dall'art. 609 septies, comma terzo, cod. pen. tra il reato sessuale e due o più fatti costituenti reato che siano procedibili d'ufficio, non può essere esclusa solo in base al fatto che l'imputato venga assolto da uno di tali delitti, ma occorre verificare se il fatto, sotto il profilo materiale, presenti comunque i profili dell'illiceità penale e sia perciò in grado di rimuovere l'ostacolo (mancanza di querela) all'esercizio dell'azione penale in ordine al reato sessuale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'operatività della connessione tra il reato sessuale ed il delitto di cessione di sostanze stupefacenti alla vittima, anche se l'imputato era stato assolto da tale ultimo delitto perché non era stata adeguatamente provata la sua compartecipazione in tale episodio criminoso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)