Sez. 3, Sentenza n. 52835 del 14/07/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268552 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Pertinenza urbanistica - Piscina posta a servizio esclusivo di un fabbricato residenziale - Ammissibilità - Condizioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, affinché un manufatto (nella specie una piscina) presenti il carattere di pertinenza, tale da non richiedere per la sua realizzazione il permesso di costruire, è necessario che esso sia preordinato ad un'oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, sfornito di un autonomo valore di mercato, di volume non superiore al 20% di quello dell'edificio cui accede, di guisa da non consentire, rispetto a quest'ultimo e alle sue caratteristiche, una destinazione autonoma e diversa.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)