Sez. 1, Sentenza n. 1429 del 17/06/1967 (Rv. 328068 - 01)
ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO - MANCATA DENUNCIA AL MINISTERO DELLA PI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - NULLITA - LEGITTIMAZIONE A FARLA VALERE - PRIVATI CONTRAENTI - ESCLUSIONE.*
ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO - MANCATA DENUNCIA AL MINISTERO DELLA PI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - NULLITA - LEGITTIMAZIONE A FARLA VALERE - PRIVATI CONTRAENTI - ESCLUSIONE.*
Soltanto allo stato e non anche ai privati contraenti spetta la facolta di far valere la nullita di pieno diritto delle alienazioni di cui all'art. 61 della legge 1 giugno 1939, n.1089, per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, effettuate senza la previa denunzia al competente ministero per l'Esercizio del diritto di prelazione.*
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)