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Sez. 2, Sentenza n. 2660 del 14/03/1987 (Rv. 451778 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE - COLLEZIONI E SERIE DI OGGETTI DICHIARATE DI ECCEZIONALE INTERESSE ARTISTICO O STORICO - - SMEMBRAMENTO - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO COMPETENTE - DIFETTO - NULLITÀ DELLA CESSIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ESCLUSIVA DELLA P.A..*
Stato
decisa il 1987-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451778-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE - COLLEZIONI E SERIE DI OGGETTI DICHIARATE DI ECCEZIONALE INTERESSE ARTISTICO O STORICO - - SMEMBRAMENTO - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO COMPETENTE - DIFETTO - NULLITÀ DELLA CESSIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ESCLUSIVA DELLA P.A..*

L'art. 5, capoverso, della legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, che fa divieto di smembrare, senza la preventiva autorizzazione del ministro competente, le collezioni o serie di oggetti dichiarate di eccezionale interesse artistico o storico, non tutela l'integrità dei complessi in modo assoluto, così da legittimare qualunque interessato a far valere la nullità della cessione frazionata dei complessi medesimi, poiché tale distinzione non trova alcun fondamento nel testo legislativo, il quale prevede la nullità per tutti i casi (art. 61 di detta legge) e mira a tutelare il patrimonio artistico dello stato nell'interesse generale. In conseguenza la nullità stessa può essere fatta valere soltanto dalla pubblica amministrazione, nel cui esclusivo interesse è sancita, determinando, non l'Invalidità della convenzione stipulata tra i privati, ma la sua inopponibilità alla P.a., così da condizionare il trasferimento all'Esercizio del diritto di prelazione (da questa esercitabile ai sensi degli artt. 31-34 della stessa legge 1089 del 1939) che viene a caducare il diritto di proprietà dell'acquirente e vi sostituisce quello dello stato. (V 6180/85, mass n 443311; (V 590/75, mass n 373904; (V 1440/71, mass n 351729; (V 1429/67, mass n 328068).*

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 5 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 32 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 33, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 34 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)