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Sez. U, Sentenza n. 1440 del 15/05/1971 (Rv. 351729 - 01)

ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO - MANCATA DENUNCIA PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO - NULLITA DELLE CONVENZIONI - RILEVANZA NEI RAPPORTI TRA I PRIVATI - ESCLUSIONE - PROPRIETA DELL'ACQUIRENTE DELLA COSA D'INTERESSE ARTISTICO - PERDITA - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO - CONTESTAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351729-01

ANTICHITA E BELLE ARTI - ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO - MANCATA DENUNCIA PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO - NULLITA DELLE CONVENZIONI - RILEVANZA NEI RAPPORTI TRA I PRIVATI - ESCLUSIONE - PROPRIETA DELL'ACQUIRENTE DELLA COSA D'INTERESSE ARTISTICO - PERDITA - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO - CONTESTAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE.*

La nullita delle convenzioni, prevista dall'art 61 della legge primo giugno 1939, n 1089, a tutela delle cose di interesse storico e artistico, e stabilita nel solo interesse dello stato e non puo essere fatta valere nei rapporti tra i soggetti privati. L'acquirente del bene vincolato non perde, quindi, la titolarita del diritto di proprieta, acquistato con la convenzione, ma ne viene privato soltanto a seguito del legittimo Esercizio del potere di prelazione, ai sensi del secondo comma del citato art 61; con la ulteriore conseguenza che egli e anche legittimato a contestare la pretesa di prelazione della pa. (V 1429'67, mass n 328068; 554'47).*

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)