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Sez. 4, Sentenza n. 25316 del 05/05/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228930 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Decreto di giudizio immediato - Obbligo di traduzione - Condizioni - Omissione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228930-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, la disposizione di cui all'art. 143 cod. proc. pen. - nell'interpretazione estensiva ad essa data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 - si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale del processo. (La Corte, con riferimento alla fattispecie, ha peraltro precisato che l'omessa traduzione dell'atto costituisce una nullità di ordine generale ma non assoluta, da eccepire prima della deliberazione della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 456 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)