Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 02/03/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210251 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Radicamento - Avviene solo con la materiale trasmissione degli atti al giudice competente - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Non può sorgere competenza a provvedere senza la relativa investitura formale, che avviene solo con la materiale trasmissione degli atti al giudice competente. (Fattispecie relativa a istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento per reati di competenza pretorile, istanza che il P.M. aveva trasmesso al Pretore per la decisione, avendo in pari data emesso il decreto di citazione a giudizio, ma sulla quale il Pretore aveva declinato la propria competenza, individuando il giudice competente nel g.i.p. che a sua volta si era dichiarato incompetente, non ritenendo applicabile in via analogica al caso di specie l'art. 559 cod. proc. pen. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, nella specie, non potesse configurarsi conflitto, in quanto, all'atto della presentazione dell'istanza, gli atti si trovavano ancora presso l'ufficio del P.M., competente, proprio per questo, a decidere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 559, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 559, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)