Sez. U, Sentenza n. 6 del 24/03/1995 Cc. (dep. 11/05/1995) Rv. 200821 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Giudice competente | Competenza a provvedere nell'intervallo di tempo fra l'adozione del decreto che dispone il giudizio e la ricezione degli atti da parte del giudice del dibattimento - Indicazione - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Giudice competente
Ai sensi degli art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'udienza preliminare la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato che, dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare è investito della cognizione dei procedimenti incidentali "de libertate" in quanto "giudice che procede", e che tale competenza permane, oltre la chiusura dell'udienza preliminare, fino a quando non sia venuta meno, da parte sua, la disponibilità giuridica e materiale degli atti a seguito della formazione e spedizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 e 432 cod. proc. pen.). (Nello stesso senso v. S.U:, c.c. 24 marzo 1995, n. 6, confl. comp. in proc. Ranieri).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 465, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)