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Sez. 2, Sentenza n. 12066 del 27/11/1998 (Rv. 521184 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Valore probatorio - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521184-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

Le scritture private, in quanto provenienti da terzi estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ. ed a quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., sicché per contestarne la veridicità non è necessario impugnarle per falsità. Esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di prova, possono essere poste a fondamento di una decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)