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Sez. 1, Sentenza n. 5806 del 04/11/1982 (Rv. 423553 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - LIQUIDAZIONE OPERATA CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI CUI AI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA, NELLE MORE DEL RELATIVO GIUDIZIO, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALI NORME - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423553-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - LIQUIDAZIONE OPERATA CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI CUI AI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA, NELLE MORE DEL RELATIVO GIUDIZIO, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALI NORME - CONSEGUENZA.*

Nel corso del giudizio di opposizione avverso la stima della indennità espropriativa soggetta ai criteri dettati dall'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10) - quale, alla stregua dell'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 (come modificato dall'art. unico della legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247), l'indennità per le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello stato o di altri enti pubblici - la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità delle suddette norme, non incide sulla ritualità del pregresso procedimento amministrativo e dell'instaurazione del giudizio stesso davanti al giudice ordinario, ma comporta la applicabilità dei criteri dettati in via provvisoria - salvo conguaglio - dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, concernente, ai sensi dell'art. 1, tutte le espropriazioni sopra menzionate ed operante, in virtù del successivo art. 3, in tutti i procedimenti in cui l'indennità sia ancora sub iudice anche se il procedimento amministrativo sia esaurito, con esclusione, quindi, solo delle situazioni definite, insuscettibili di essere incise da detta pronuncia di incostituzionalità, cioè di quelle nelle quali la Determinazione dell'indennità non sia più modificabile neppure in Sede giudiziale. (V 1673/82, mass n 419507; (V 4690/81, mass n 415411).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)