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Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 02/04/1985 (Rv. 440133 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONI DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE CON RIGUARDO AD ESPROPRIAZIONI DISPOSTE DOPO LA LEGGE N. 247 DEL 1974 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO OBLATORIO NEL VIGORE DI ALTRA LEGGE - IRRILEVANZA - ARBITRARIA INTERFERENZA DEL GIUDICE ADITO NELLE SCELTE DISCREZIONALI DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440133-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONI DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE CON RIGUARDO AD ESPROPRIAZIONI DISPOSTE DOPO LA LEGGE N. 247 DEL 1974 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ - INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO OBLATORIO NEL VIGORE DI ALTRA LEGGE - IRRILEVANZA - ARBITRARIA INTERFERENZA DEL GIUDICE ADITO NELLE SCELTE DISCREZIONALI DELLA P.A. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247, la quale, in Sede di conversione del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, e con il comma premesso all'art. 4 di tale decreto, estende le Disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in materia di Determinazione dell'indennità, a tutte le espropriazioni preordinate ad opere od interventi dello stato o di altri enti pubblici, nei giudizi di opposizione avverso la stima della indennità medesima, con riguardo ad espropriazioni disposte dopo quella legge del 1974, devono essere seguiti i criteri posti dalla suddette Disposizioni della legge del 1971, indipendentemente dalla legge in forza della quale sia stato instaurato il procedimento ablatorio, tenuto conto che ciò non implica un'arbitraria interferenza del giudice adito nelle scelte discrezionali della P.a. Sullo strumento espropriativo adottato, ma proprio l'applicazione della disciplina inerente al procedimento prescelto, come risultante al momento del provvedimento espropriativo per effetto delle modificazioni e sostituzioni ad essa apportate in modo vincolante dalla citata legge n. 247 del 1974. (V 3247/83, mass n 428144; (V 5806/82, mass n 423552; (V 5806/82, mass n 423553).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)