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Sez. 2, Sentenza n. 6502 del 13/12/1979 (Rv. 403243 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403243-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI.*

L'utilizzazione della cosa comune ad opera del condomino puo aver luogo non soltanto secondo la destinazione usuale della cosa stessa, ma anche in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri compartecipanti, sempreche l'utilizzazione particolare rientri fra le destinazioni normali della cosa e non alteri l'utilizzazione praticata dagli altri, ossia il rapporto di equilibrio fra le utilizzazioni concorrenti - attualmente ed, anche, potenzialmente - di tutti i comproprietari. Detta alterazione sussiste qualora il godimento peculiare ed inconsueto del singolo condomino determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei coesistenti diritti altrui, quali asservimenti, immissioni e molestie. (Conf 1764/76, mass n 380536).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)