Sez. U, Sentenza n. 12461 del 04/12/1995 (Rv. 494917 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Contenzioso in materia di elezioni dei Consigli degli ordini professionali - Decisioni dei consigli nazionali - Impugnazione - Ricorso alla sezioni unite della Cassazione ex R.D. n. 842 del 1928 - Ammissibilità.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE
Con riguardo al contenzioso in materia di elezioni dei Consigli degli ordini professionali, l'art. 6 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382 - secondo cui contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione - deve essere interpretato nel senso che attribuisce ai Consigli nazionali di alcuni ordini professionali (nella specie, quello dei Chimici), che già erano organi di giurisdizione speciale in relazione a situazioni conflittuali attinenti alla funzione dell'ordine (art. 15 R.D. n. 842 del 1928), una nuova competenza giurisdizionale in relazione alle situazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli ordini; con la conseguenza che le Sezioni unite della Corte di cassazione - alle quali già era ammesso ricorso in base alla previgente disciplina - costituiscono il giudice di legittimità rispetto alle decisioni dei Consigli nazionali degli ordini professionali in materia elettorale e la relativa procedura deve ritenersi regolata in base all'art. 15 R.D. primo marzo 1928 n. 842 ed alla normativa emessa in attuazione di detto articolo, se ed in quanto compatibile con la nuova fattispecie
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6, Regio Decr. 01/03/1928 num. 842 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)